Quiz 264 – Consulente Automobilistico
Serie B – Quesiti Sequenziali
B0241 —
In caso di fallimento l’impresa perde l’onorabilità che può essere riacquisita
1. trascorsi sei mesi dalla dichiarazione di fallimento
2. mediante la riabilitazione anche se la dichiarazione di fallimento sia stata pronunciata dopo l’entrata in vigore della nuova legge fallimentare (DLG n. 5/2006)
3. mediante la riabilitazione se la dichiarazione di fallimento sia stata pronunciata prima dell’entrata in vigore della nuova legge fallimentare (DLG n. 5/2006)
B0242 —
Il fallito, persona fisica, è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui (esdebitazione) nei confronti dei debitori concorsuali non soddisfatti a condizione che
1. che l'importo del fallimento non superi 50.000 euro
2. che siano stati soddisfatti tutti i creditori
3. abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo loro tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo
B0243 —
Il fallito, persona fisica, è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui (esdebitazione) nei confronti dei debitori concorsuali non soddisfatti a condizione che
1. non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti
2. che l'importo del fallimento non superi 50.000 euro
3. che l'importo del fallimento non superi 100.000 euro
B0244 —
Il fallito, persona fisica, è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui (esdebitazione) nei confronti dei debitori concorsuali non soddisfatti a condizione che
1. che l'importo del fallimento non superi 100.000 euro
2. non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
3. che l'importo del fallimento non superi 50.000 euro
B0245 —
Il fallito, persona fisica, è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui (esdebitazione) nei confronti dei debitori concorsuali non soddisfatti a condizione che
1. non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta
2. che l'importo del fallimento non superi 100.000 euro
3. che l'importo del fallimento non superi 50.000 euro
B0246 —
In caso di cessione d’azienda, il cedente
1. potrà riprendere l'attività di autotrasportatore trascorsi almeno due anni dalla cessione
2. potrà riprendere l'attività di autotrasportatore in qualunque momento previo espletamento di tutti gli adempimenti previsti per l'accesso alla professione e l'esercizio dell'attività
3. può continuare l'attività di autotrasportatore senza particolari adempimenti
B0247 —
In caso di cessione d’azienda, il cedente
1. può continuare l’attività di autotrasportatore
2. non potrà più riprendere l'attività di autotrasportatore
3. potrà riprendere ex novo l'attività di autotrasportatore a determinate condizioni
B0248 —
Le imprese di autotrasporto estere possono essere iscritte all’Albo degli autotrasportatori
1. non è ammessa l’iscrizione di imprese estere
2. qualsiasi impresa estera può essere iscritta all’Albo degli autotrasportatori, purché stabilisca sul territorio italiano una sua sede amministrativa o di fatto (succursali, filiali ecc.)
3. qualsiasi impresa estera può essere iscritta all’Albo degli autotrasportatori purché vi siano accordi di reciprocità con lo stato di provenienza
B0249 —
Nell'area CEMT, le autorizzazioni di tipo speciale (di colore bianco)
1. recano indicazione della targa del veicolo
2. sono accompagnate da libretto statistico e certificati tecnici
3. accompagnano il veicolo isolato o complesso veicolare
B0250 —
Nell'area CEMT, le autorizzazioni di tipo speciale (di colore bianco)
1. sono rilasciate alle imprese di trasporto di masserizie che dispongono di equipaggiamento specifico per i traslochi
2. hanno durata illimitata
3. sono accompagnate da libretto statistico e certificati tecnici
verifica
rigenera scheda
ritorno