Quiz 264 – Consulente Automobilistico
Serie E – Quesiti Sequenziali
E0523 —
La sanzione in caso di mancato pagamento della tassa automobilistica entro il termine utile si calcola
1. in misura progressiva fino a un massimo del 30% in funzione del tempo decorso dalla scadenza del termine utile per il pagamento
2. in misura pari al 20% decorso un anno dal termine utile per il pagamento
3. in misura del 30% decorso un anno dal termine utile per il pagamento
E0524 —
Entro quale termine deve essere accertato il mancato pagamento della tassa automobilistica
1. entro due anni dall'anno di riferimento del pagamento omesso
2. entro 5 anni dall'anno di riferimento del pagamento omesso
3. entro il termine di prescrizione triennale
E0525 —
La sanzione ridotta in caso di tardivo pagamento della tassa automobilistica si applica
1. ai versamenti effettuati spontaneamente dal contribuente in regime di ravvedimento operoso
2. ai versamenti oggetto di atto di accertamento da parte dell'amministrazione titolare del tributo
3. ai versamenti effettuati per rientro da esenzione
E0526 —
In caso di mancato pagamento della tassa automobilistica, può essere inviato al contribuente
1. un avviso bonario con l'invito a regolarizzare la propria posizione entro una determinata data per usufruire del ravvedimento operoso
2. un atto di accertamento con la sanzione ridotta prevista dal ravvedimento operoso
3. un avviso di scadenza della tassa senza la sanzione
E0527 —
In caso di mancato pagamento della tassa automobilistica a seguito di un avviso bonario
1. viene avviata la procedura di recupero del tributo omesso tramite atto di accertamento o iscrizione a ruolo
2. viene inviato un secondo avviso bonario per sollecitare il pagamento
3. viene inviata una segnalazione all'Agenzia delle entrate
E0528 —
In presenza di atto di accertamento per omesso o irregolare pagamento della tassa automobilistica il contribuente
1. può presentare ricorso all'Agenzia delle entrate
2. può presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente
3. può presentare ricorso all'ACI
E0529 —
Il pagamento delle operazioni di Motorizzazione è effettuato
1. Mediante bollettini postali, da versare esclusivamente presso gli sportelli degli uffici postali
2. Esclusivamente tramite piattaforma pagoPA
3. Anche mediante contanti, presso gli sportelli degli UMC
E0530 —
La piattaforma pagoPA per il pagamento delle operazioni di Motorizzazione non genera
1. Un codice IUV per ogni versamento dovuto
2. Un barcode, per effettuare materialmente il pagamento
3. Un estremo di pagamento, per la validazione nel sistema informatico del DTN
E0531 —
Il pagamento delle operazioni di Motorizzazione è disciplinato
1. In massima parte dalle norme che hanno istituito le singole attività
2. Esclusivamente dalla legge n. 870/1986
3. In massima parte dalla legge n. 870/1986
E0532 —
Le tariffe per le operazioni in materia di Motorizzazione comprendono
1. I diritti per operazioni automobilistiche e le relative imposte di bollo
2. I diritti per operazioni automobilistiche, escluse le relative imposte di bollo
3. Esclusivamente le imposte di bollo, per l'istanza e per le certificazioni se previste
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